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28 Marzo 2011

Statuto del Circolo della Pulce

STATUTO Associazione Culturale “CIRCOLO della PULCE”

Premesso:

che il “Circolo della Pulce” è apartitico e  chi aderisce deve RISPETTARE le opinioni di ognuno mettendosi in ascolto, PER il rispetto del fine, NEL rispetto delle persone, COL rispetto dei fatti, siano questi compiuti dal singolo socio o dal Circolo;

che la premessa è parte integrante e sostanziale dello statuto:

Art. 1- In data quattro Giugno duemiladieci, in Rapallo

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “CIRCOLO della PULCE” con sede in Rapallo Via LANGANO, 32. Essa è un’associazione di fatto, indipendente,  apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – L’Associazione si prefigge di:

  • promuovere la vita sociale, la cultura, le tradizioni, gli avvenimenti , che interessano la società moderna in genere, con particolare attenzione a quelli riguardanti la propria città  svolgendo la propria attività prevalentemente nell’ambito cittadino, provinciale o regionale.
  • rappresentare le  aspirazioni della popolazione del territorio;
  • tenere informata la popolazione e offrire a chiunque, nel rispetto delle pari opportunità, la possibilità di esprimere le proprie opinioni sugli argomenti sopra elencati; facilitare e incentivare la circolazione di idee e progetti per una comune crescita civile, umana, socio-economica e politica che rappresenti le aspirazioni della popolazione del territorio

 

Art. 3 – L’Associazione “Circolo della Pulce” intende raggiungere i suoi fini:

  • curando e promuovendo  momenti di incontro, di discussione e di collaborazione con  organizzazioni Sociali, Sportive, Culturali, di Volontariato,  di Categoria, Politiche o comunque atte al raggiungimento del fine.

 

Art. 4 – L’Associazione “Circolo della Pulce ” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità indicate nell’art. 2, desiderino offrire la propria collaborazione e che abbiano i requisiti  richiesti; non possono iscriversi coloro che, al momento della domanda, risultino iscritti ad un partito politico o  siano esplicitamente attivi in favore di un partito politico o che siano sottoposti alle restrizione previste dall’Art.2 del DPR del 20.03.67 (norme disciplina elettorato)

  • Risultano soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto il presente statuto.
  • Sono soci ordinari tutte le persone maggiorenni che, avendone i requisiti e  intendendo aderire all’associazione, presentano la propria richiesta al Consiglio direttivo e si impegnano sia al versamento della quota annuale, che alla collaborazione effettiva alle attività promosse dall’associazione.
  • Sono soci sostenitori i soci ordinari che verseranno liberamente una quota superiore a quella prefissata.
  • Sono soci simpatizzanti, tutti coloro che, non avendo i requisiti richiesti nel presente articolo, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, aspirino a diventare soci ordinari, o diano un significativo contributo alla crescita del circolo e/o al raggiungimento dello scopo. Tali soci parteciperanno solo alle riunioni aperte a tutti o a quelle in cui il Direttivo avrà espresso parere favorevole, tali soci, saranno tenuti a versare  quote libere. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto in assemblea.
  • Sono soci onorari, tutti coloro, individuati in persone od enti, che in qualsiasi modo contribuiranno efficacemente al raggiungimento delle finalità nominati dal Direttivo; i soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea.
  • La quota non è trasmissibile  e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5 – L’ammissione come soci ordinari a coloro che ne fanno richiesta mediante domanda scritta, è deliberata dal Consiglio direttivo. In caso di non ammissione è concesso appello, entro 30 giorni, all’organo di controllo.

Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio dell’associazione o agli stessi soci, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere all’organo di controllo per iscritto entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art. 7 – Tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, hanno diritto di voto, se in regola col versamento delle quote,  per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto si matura come da Regolamento interno o in mancanza di questo dopo quattro mesi di iscrizione.

Art. 8 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite:

  • dalle quote associative;
  • da contributi da parte di enti o privati.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che è tenuto a informarne l’assemblea unitamente al loro impiego.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere i bilanci preventivo e consuntivo. Tali bilanci devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere visionati dai soci che intendono consultarli.

Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci; (soci fondatori, ordinari e sostenitori)
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • i Revisori o Organo di controllo.

. Art. 11 – L’Assemblea dei soci, assicura una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori,  ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota, se in regola col versamento della quota stessa,  le votazioni, salvo decisioni straordinarie del Direttivo, saranno espresse in modo palese.

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria in caso di richiesta del Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati (soci fondatori, ordinari e sostenitori)

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida e delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione avviene mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea o con altri mezzi idonei per lo scopo.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale o con altri mezzi idonei per lo scopo.

Art. 12 – Oltre ad esercitare le funzioni amministrative l’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo e i Revisori;
  • approva i bilanci preventivi e consuntivi;

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Il presidente dell’assemblea è nominato dall’assemblea stessa oppure presiederà il presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di impedimento il Vice-Presidente, il quale è assistito dal Segretario. Nell’occasione di rinnovo delle cariche sociali sarà assistito anche da due scrutinatori scelti dal Presidente fra i soci intervenuti all’Assemblea. Spetta al Presidente concedere il diritto di intervento e constatare la regolare costituzione dell’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Il Consiglio direttivo è composto da  7 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. E’ competenza del Consiglio direttivo eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed eventuale Cassiere.

  • Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, salvo le eventuali deleghe o mandati conferiti a singoli componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente coordina tutte le attività.
  • Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza ed i comunicati. Il Cassiere tiene la contabilità inerente ai fatti della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; ha la facoltà altresì su autorizzazione del Presidente di effettuare riscossioni e pagamenti inerenti alla gestione dell’Associazione.
  • I Revisori, salvo diversa deliberazione dell’assemblea, si compone di due membri, scelti anche fra non soci ed eletti dell’Assemblea; essi rimangono in carica un triennio. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i revisori supplenti in ordine di voti. I nuovi revisori scadono insieme con quello in carica. Se con i revisori supplenti non si completa il collegio deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo. I Revisori eseguono il controllo della gestione contabile dell’Associazione e riferiscono su di essa all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.
  • In caso di dimissione, decadenza  o comunque di diminuzione di uno o più membri del Consiglio direttivo, il/i sostituto/i saranno eletti da una Assemblea straordinaria al luopo convocata. Nel caso in cui la diminuzione o le dimissioni riguardassero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si dovranno indire nuove elezioni. La stessa procedura sarà applicata per i Revisori o Organo di controllo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. L’intero Consiglio direttivo o anche un suo singolo componente, possono essere revocati dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci(soci fondatori, ordinari e sostenitori). I componenti del Consiglio direttivo decadono automaticamente nel caso siano assenti non giustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione, si riunisce in caso di necessità ed è convocato:

  • dal Presidente;
  • da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
  • dai soci (soci fondatori, ordinari e sostenitori) su richiesta motivata e sottoscritta da almeno il 30% degli stessi.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • approva eventuale Regolamento interno;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che resta a disposizione dei Soci a semplice richiesta.

Art. 15 – Il Presidente dura in carica tre anni, è il legale rappresentante dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

  • convoca e presiede il Consiglio direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
  • conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 – I Revisori o Organo di controllo è composto da due soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed ha le seguenti funzioni:

  • verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
  • redigere apposita relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo;
  • decidere insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18 – Le cariche elettive vengono svolte in modo totalmente gratuito.

Art. 19 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

NORMA TRANSITORIA: entro un anno dalla data odierna sarà convocata Assemblea che nominerà il Direttivo definitivo e i Revisori; a tale Assemblea avranno diritto di voto tutti i soci,( fondatori, ordinari e sostenitori) che lo avranno maturato come da Regolamento interno o in mancanza di questo, iscritti da almeno  quattro mesi.

Art. 20 – Risultano essere soci fondatori della Associazione “Circolo della Pulce” i firmatari del presente statuto, i Signori: Ahmed Yasser,  Basso Alberto, Caccamo Maria, D’Amato Angela, Dellepiane Stefano, Modaffari Giancarlo, Molinaris Nadia Amalia, Papini Luca, Podestà Stefano, Raggio Giovanni, Baroni Rivieccio Franca, Panizzi Luca, Rettig Caterina.

 

 

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